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Coronavirus: inalterato il diritto di visita dei figli

Per quanto concerne il diritto di frequentazione e visita del genitore separato non collocatario, gli spostamenti finalizzati a prendere, tenere e a riportare i figli all’altro genitore, possono considerarsi spostamenti “necessari” e, quindi, leciti.

Appare quindi pacifico che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».
È’ evidente che qualora il genitore che deve esercitare il diritto di visita è un soggetto esposto ad alto rischio di contagio o se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbe gli stessi ad un grave pericolo per la loro incolumità, in mancanza di accordo tra le parti, l’altro genitore potrà adire il tribunale nella forma del ricorso ex articolo 709 ter cpc al fine di richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita.
In ogni caso, in assenza di un accordo tra le parti o di un provvedimento diverso da parte del tribunale il comportamento del genitore che limiti il diritto dell’altro genitore di visita e frequentazione della prole potrà essere penalmente rilevante per violazione dell’articolo 388 secondo comma del codice penale.
È’ opportuno che i legali delle parti, specie in una situazione di emergenza, mettano in campo ogni possibile sforzo al fine di smussare la conflittualità tra le parti e “gestire” con professionalità ogni situazione contingente orientando i propri assistiti verso soluzioni ispirate al buon senso, alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità.

( fonte: Studio Cataldi)

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