SEPARAZIONE CONSENSUALE:

La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE:

La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti circa l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e le questioni economiche e patrimoniali.

SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA:

l decreto legge 132/2014 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita, che consente di traslare dal Tribunale allo Studio legale alcune procedure, tra le quali quelle riguardanti la separazione e la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.

Detta normativa si affianca a quella sul c.d. “divorzio breve“, che ha ridotto il termine di separazione a 6 mesi, nel caso di separazione consensuale, e 1 anno, nel caso di separazione giudiziale.

Con l’accordo di negoziazione assistita, diversamente dall’iter “classico”, i coniugi che hanno concordato integralmente le condizioni di separazione o di divorzio possono sottoscrivere un accordo in studio, senza la necessità di presentarsi all’udienza avanti al Presidente del Tribunale.

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE:

L’assegnazione della casa coniugale è il provvedimento adottato dal giudice in caso di separazione o di divorzio dei coniugi volto ad assicurare al residuo nucleo familiare (coniuge affidatario e eventuali figli) la conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio.

MANTENIMENTO DEI FIGLI:

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

MANTENIMENTO DEL CONIUGE:

Gli alimenti consistono in una prestazione a carattere patrimoniale (versamento di una somma di denaro) effettuata da un soggetto obbligato (in primo luogo il coniuge), sulla scorta del principio di reciproca assistenza e solidarietà all’interno del gruppo familiare, nei confronti di un beneficiario che versa in stato di bisogno. L’obbligo non sorge se non vi è una persona che si trova in stato di bisogno ed è impossibilitata a provvedere al proprio mantenimento non potendo (per i più svariati motivi) lavorare.

MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE:

Le condizioni contenute nella sentenza di separazione o in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale o ancora in un provvedimento che già in precedenza aveva modificato le condizioni, possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi, revocate o modificate dal Tribunale su istanza di uno solo dei coniugi o di entrambi. Tale mutamento può essere sia di natura economica, con particolare riferimento alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, sia riguardare l’affidamento dei figli