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Coronavirus: la sospensione del canone di locazione commerciale

Alla domanda ricorrente in questo periodo: ” NON STO LAVORANDO POICHE’ HO CHIUSO MOMENTANEAMENTE L’ATTIVITA’ A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA, POSSO SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE?”,

RISPONDO CHIARENDOVI LE IDEE. 

Il conduttore non può sospendere il pagamento del canone per nessuna ragione, salvo solo il caso in cui l’immobile sia materialmente inutilizzabile.

L’immobile, è, sia nella pacifica disponibilità del conduttore, sia in condizioni da poterlo utilizzare.

Tuttavia non ne può godere al fine di svolgere l’attività.

L’impossibilità di svolgere l’attività, non è imputabile a nessuna delle parti, è dovuta ad una emergenza straordinaria di tutela della salute.

Né il conduttore, né il locatore, hanno, dunque colpe.

QUINDI COME SI FA?

A mio parere il conduttore potrebbe invocare la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, cioè  non può, per una causa a lui estranea, utilizzare l’immobile per la ragione per cui lo aveva affittato.

Certamente il conduttore continua ad avere la disponibilità dell’immobile, ma è venuta meno la possibilità che questa disponibilità realizzi lo scopo perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto.

Pertanto, legittimamente può chiedere la sospensione del pagamento dei canoni di affitto per tutto il tempo in cui non ha goduto appieno dell’immobile affittato.

Il “Coronavirus” è motivo legittimo  di inadempienza dei contratti di locazione commerciale,non sulla base delle norme  che riguardano il contratto di locazione, bensì facendo riferimento alle disposizioni che regolano il rapporto obbligatorio, ossia l’impossibilità sopravvenuta a pagare il canone e l’eccessiva onerosità a carico del conduttore dell’immobile.

IL MIO CONSIGLIO E‘ di formalizzare al proprietario una richiesta di sospensione del canone di locazione per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

In effetti, il locatore, in assenza del pagamento dei canoni, sarebbe legittimato ad agire per recuperarli e per promuovere un procedimento di sfratto per morosità.

Tuttavia, la tempestiva formalizzazione al locatore con le relative motivazioni, di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili), potrebbero frenarlo dall’assumere iniziative contro il conduttore.

Avv. Katia Berloco

 

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