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CRISI DA PANDEMIA: NO AGLI SFRATTI

Innumerevoli sono stati, e sono tuttora, i casi di mancato pagamento di canoni, da parte di un conduttore di immobile locato per uso commerciale, legato alla c.d. ‘emergenza sanitaria’.
SE IL LOCATORE INTIMA LO SFRATTO COSA SI FA?
Giurisprudenza ricorrente ha stabilito che LEGITTIMA è la richiesta del conduttore di un locale commerciale ( rimasto chiuso o che ha visto di molto ridotta la sua attività a causa del COVID 19) di RIDETERMINARE IL CANONE DI LOCAZIONE.
Infatti, si tratta di circostanze imprevedibili e straordinarie che, nel loro sopraggiungere hanno alterato il rapporto tra le prestazioni contrattuali stabilito nel contratto di locazione.
PERTANTO:
il LOCATORE, anche per principio di solidarietà costituzionalmente garantito, DEVE rivedere i canoni di locazione nel loro ammontare poichè il CONDUTTORE ha pieno diritto di domandare la riduzione della propria prestazione (id est: del canone) e/o il recesso dal contratto.
Avv. Katia Berloco
avvocato matrimonialista
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