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FIGLIO MAGGIORENNE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO…FINO A QUANDO?

In caso di separazione dei coniugi, il genitore non collocatario ha l’obbligo di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finché non autosufficienti economicamente: l’obbligazione di mantenimento non cessa pertanto, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età.
****PUO’ VENIR MENO: QUANDO?
In caso di “PARASSITISMO” DEL FIGLIO.
AD ESEMPIO:
* mantenga uno stile di vita sregolato, o insista in una inconcludente ricerca di lavoro protratta all’infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze,
* frequenti l’università senza profitto,
* dopo dieci anni, non abbia ancora conseguito la laurea triennale, ed abbia rifiutato una offerta di lavoro compatibile con la prosecuzione degli studi,
* ultratrentenne, cambi reiteratamente i corsi di studio senza conseguire il diploma di laurea,
* abbia raggiunto i trent’anni, concluso il proprio percorso di studi interrotto con la scuola dell’obbligo e non si sia presentato ai colloqui di lavoro,
* abbia volontariamente rifiutato possibili occasioni di lavoro.
****CHI DEVE PROVARE L’AUTOSUFFICIENZA DEL FIGLIO?
L’onere di provare, anche presuntivamente, il raggiungimento dell’indipendenza economica (o del colpevole mancato raggiungimento) dei figli è a carico del genitore obbligato a versare il mantenimento.
” IL MANTENIMENTO E’ UN DIRITTO, MA NON PUO’ DIVENTARE UNA RENDITA!”
avvocato matrimonialista
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