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Il mantenimento dei figli maggiorenni

 

Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni è sancito, in primis, dall’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c. che impongono ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età.

L’obbligo è stato rafforzato dalla novella della legge n. 54/2006 che all’art. 155-quinquies ha stabilito che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. Non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all’infinito, ma dalla “durata mutevole” da valutare caso per caso (Trib. Novara n. 238/2011).

Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l’obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d’altro canto non si tratta di un dovere protratto all’infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

Per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza e della dottrina, l’obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Per cui, è configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento.

Ai fini dell’esenzione dall’obbligo di mantenimento è necessario un provvedimento del giudice (Cass. n. 13184/2011; Trib. Modena 23.2.2011). L’onere probatorio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall’obbligazione ex lege, il quale deve, appunto, fornire “la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile (Cass. n. 2289/2001; n. 11828/2009).

(fonte:studio cataldi)

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