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La morte del coniuge e le conseguenze sul giudizio di divorzio pendente

La morte del coniuge è causa di scioglimento del matrimonio, il punto di partenza è questo; e ci viene offerto dall’articolo 149 Codice Civile. Inoltre, la sopravvenienza della morte di un coniuge in itinere litis divorzile, ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (sul punto cfr. Cass. 661/1980).

La Suprema Corte, dopo un periodo in cui in maniera altalenante sposava per alcuni profili entrambe le tesi sopra esposte, si è finalmente attestata con la sua giurisprudenza in una posizione univoca.
Con la sentenza n. 4092 del 2018 gli Ermellini premiano la tesi della cessazione della materia del contendere ma riescono ad addurre anche ulteriori argomentazioni in questo senso, infatti partendo dalla base concettuale di questa tesi la sviluppano, implementando gli aspetti estintivi in caso di morte del coniuge.
Infatti, in caso di morte di quest’ultimo, viene a cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo “status“, che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo giuridico, in senso contrario, anche l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l’obbligo di corresponsione dell’assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata ad uno status personale.
( fonte: Studio Cataldi)
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