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LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

L’unione civile è un istituto previsto dalla legge italiana (Legge 20 maggio 2016, n. 76, c.d. Legge Cirinnà) che consente a due persone dello stesso sesso di costituire una formazione sociale del tutto analoga a quella del matrimonio. In effetti l’unione civile ricalca quasi pedissequamente la disciplina dei diritti e doveri propria del matrimonio, talora con espresso rinvio alle norme che lo regolano o equiparando la figura del “coniuge” al partner dell’unione civile.

Vediamo sinteticamente quali sono le caratteristiche dell’unione civile, che ha finalmente consentito anche alle coppie omosessuali di ottenere il dovuto riconoscimento giuridico alla loro formazione sociale ed affettiva.

Celebrazione: l’unione civile si contrae mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; analogamente al matrimonio, il regime patrimoniale della famiglia sarà quello della comunione dei beni, salvo che i partners non optino per la separazione dei beni, con espressa dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Cognome familiare: i partners possono assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, oppure possono anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Coabitazione e concorso al mantenimento: le parti hanno l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale, nonché hanno l’obbligo della coabitazione. Esse sono tenute, in proporzione alle proprie sostanze e alla capacità reddituale e professionale, a contribuire equamente ai bisogni comuni della coppia. Sono applicabili all’unione civile le norme che regolano il diritto agli alimenti, nonché la possibilità di costituire un fondo patrimoniale.

Successione ed eredità: si applicano ai partners dell’unione civile le stesse norme che regolano le successioni ereditarie tra coniugi; pertanto, in mancanza di figli, di ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle, al partner si devolve tutta l’eredità. Sono invece devoluti i due terzi dell’eredità se il partner concorre con ascendenti (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle del de cuius. Infine al partner è devoluta la metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e un terzo quando i figli sono più di uno.

Pensione di reversibilità: la legge equipara integralmente la figura del coniuge a quella del partner di una unione civile; pertanto, in caso di morte di una parte, al superstite sarà riconosciuta la pensione di reversibilità, secondo le leggi ordinarie già previste dalla previdenza sociale per le coppie unite in matrimonio.

Altri diritti: sono estesi anche al partner dell’unione civile i diritti tipici del coniuge, quali il diritto di visita e di accesso alle informazioni personali del partner, in caso di malattia, il diritto di visita in carcere e il diritto al risarcimento del danno, in caso di morte del partner.

Contributo al mantenimento del partners divorziato: le norme che regolano il diritto al mantenimento del coniuge più debole economicamente sono direttamente applicabili anche al partner dell’unione civile. Ove le parti non raggiungano un accordo consensuale il Tribunale, su ricorso dell’interessato, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento dell’unione civile, tenuto conto delle condizioni di entrambi i partners, dei motivi della decisione, del contributo personale ed economico apportato da ciascuno al nucleo familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, della durata dell’unione civile, può disporre l’obbligo per una parte di corrispondere mensilmente a favore dell’altra un assegno di mantenimento, quando quest’ultima non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Scioglimento dell’unione civile e divorzio: l’unione civile si scioglie con la morte o la dichiarazione di morte presunta del partner e con la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una parte. Non è previsto l’istituto della separazione personale dei partners, differentemente dal regime matrimoniale; tuttavia, prima di poter domandare il divorzio le parti, anche disgiuntamente, debbono esprimere la volontà di sciogliere l’unione all’ufficiale di stato civile. Trascorsi almeno 3 mesi da tale dichiarazione, i partners possono sciogliere l’unione civile in via consensuale o contenziosa (in tal caso si applicano le stesse norme che regolano il divorzio per le coppie coniugate), ossia mediante:

  1. ricorso congiunto per lo scioglimento dell’unione civile avanti al Tribunale (consensuale);
  2. dichiarazione in Comune avanti all’ufficiale dello stato civile, purché non vi siano condizioni economico-patrimoniali (consensuale);
  3. accordo di negoziazione assistita avanti all’avvocato (consensuale);
  4. ricorso giudiziale (contenzioso) per lo scioglimento dell’unione civile avanti al Tribunale.

Protezione giudiziale: in caso di comportamenti pregiudizievoli di un partner sono applicabili gli stessi ordini di protezione previsti nel matrimonio (ammonimento da parte del giudice, allontanamento dalla casa coniugale, versamento di un assegno periodico ecc.).

Differenze tra l’unione civile e il matrimonio: come anzidetto, i due istituti sono analoghi e la maggior parte dei diritti e dei doveri della coppia sono i medesimi, anche in sede di divorzio. Le sole differenze riguardano l’assenza dell’obbligo di fedeltà per i partners dell’unione civile, l’impossibilità per i partners dello stesso sesso di accedere all’adozione di figli  e l’assenza dell’istituto della separazione (sostituito dall’obbligo di attendere 3 mesi dalla dichiarazione di voler sciogliere l’unione alla proposizione della domanda di divorzio).

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