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SPESE STRAORDINARIE PER FIGLI: RIMBORSO DOVUTO ANCHE SENZA ACCORDO PREVENTIVO

Per la Cassazione non si configura a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e concertazione preventiva per la determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore.
Il coniuge non affidatario è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso e, in caso di rifiuto di questi di provvedere alla quota di spettanza, sarà il giudice di merito a verificare l’esistenza in concreto dei motivi di dissenso e a verificare che le spese rispondano all’interesse del minore.
IN CASO DI MANCATO RIMBORSO?
Si ricorre al DECRETO INGIUNTIVO a carico del coniuge che non vuole pagare!
Avv. Katia Berloco
avvocato matrimonialista
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