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Successione: quando l’erede è un minorenne

La Cassazione rammenta che, in caso di successione riguardi minorenni, se il legale rappresentante ha accettato a suo nome l’eredità egli potrà redigere l’inventario entro un anno dalla maggiore età.

codice civile stabilisce che le eredità devolute ai minori debbano sempre accettarsi con veneficio di inventario. Qualora il legale rappresentante del minore non vi abbia rinunciato (rectius abbia accettato) l’art. 489 del codice civile non attribuisce al minore il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, bensì soltanto la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis.
Tuttavia, quale ulteriore tutela nei confronti del minore, qualora il suo rappresentante abbia accettato l’eredità, facendogli così acquisire la qualità di erede, ma non abbia redatto l’inventario, sarà il minore stesso ad avere l’obbligo di compiere l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età ed evitare così di perdere il beneficio della responsabilità limitata.
Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 15267/2019 in una vicenda inerente in materia di accettazione dell’eredità, con beneficio di inventario.
( fonte: Studio Cataldi).
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